DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
(Alta direzione e responsabilità)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva l’alta direzione e la responsabilità generale della politica di informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria allo svolgimento coordinato delle attività di informazione per la sicurezza e alla organizzazione delle relative strutture ed uffici, sentito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, di cui all’articolo 3, e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento nel rapporto annuale di cui all’articolo 30, comma 15.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via esclusiva la tutela del segreto di Stato; a tale fine opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l’apposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie alla sua tutela amministrativa, nonché al rilascio e alla revoca dei Nulla osta di segretezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle informazioni e dei materiali, dei documenti e dei sistemi informatici coperti dal segreto; decide quali documenti segreti possano essere sottoposti all’esame del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all’articolo 30, per l’esercizio delle sue funzioni.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri relativi all’applicazione della speciale causa di giustificazione prevista per il personale dei Servizi, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 18.
Art. 2
(Delega di funzioni)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare ad un Ministro senza portafoglio o ad un sottosegretario di Stato lo svolgimento di compiti e l’esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge.
2. Non sono delegabili le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato, di cui agli articoli 6 e 7, né i poteri di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate.
Art. 3
(Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza (CIIS), con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi e sulle finalità della politica informativa per la sicurezza.
2. Il CIIS:
a) elabora proposte circa gli obiettivi da perseguire in materia di informazione per la sicurezza;
b) esprime pareri sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone al suo esame ed in particolare sull’assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione;
c) svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla presente legge.
3. Il CIIS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell’economia e delle finanze.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del CIIS il Ministro o sottosegretario di Stato delegato ad esercitare funzioni in materia di informazione per la sicurezza, il Segretario generale del Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza, di cui all’articolo 4, i direttori del Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI) e del Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDe), nonché altre autorità o esperti che collaborino con il Governo.
Art. 4
(Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza)
1. Il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza (CESIS), istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro o il sottosegretario di Stato delegato nell’esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative del SISMI e del SISDe. Il CESIS svolge in particolare i seguenti compiti:
a) coordina l’intera attività informativa per la sicurezza nonché i rapporti tra i Servizi italiani e quelli di altri Stati; viene preventivamente informato di ogni collegamento operativo con Servizi esteri;
b) raccoglie le informazioni e i rapporti provenienti dai Servizi italiani e da quelli esteri collegati, dalle Forze di polizia, da altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ricerca e raccoglie direttamente tutte le informazioni sensibili che derivano da fonti aperte; assicura, anche attraverso strumenti informatici, la selezione degli elementi di informazione utili rispetto agli obiettivi da perseguire; elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni;
c) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera b), progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CIIS;
d) garantisce lo scambio informativo tra i Servizi, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS - Difesa), fermo restando che quest’ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell’ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni;
e) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all’acquisizione di informazioni per la sicurezza;
f) cura ed adegua il sistema statistico ed informatico dei Servizi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi dei Servizi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica; assicura gli eventuali collegamenti tra il sistema informatico dei Servizi italiani e sistemi della stessa natura, facenti capo ad altri Stati od organizzazioni internazionali;
g) elabora, d’intesa con il SISMI e il SISDe, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all’attività degli organismi informativi, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri;
h) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del sistema informativo per la sicurezza, verificando la rispondenza delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o sottosegretario di Stato delegato, con particolare riferimento all’impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati;
i) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa della segretezza;
l) cura la tenuta e la gestione dell’archivio storico e dell’archivio centrale; vigila sulla tenuta e sulla sicurezza degli altri archivi, facenti capo al SISMI e al SISDe, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori;
m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale.
2. Le riunioni del CESIS sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la composizione del CESIS, del quale devono essere chiamati a far parte i direttori del SISMI e del SISDe; alle riunioni possono di volta in volta partecipare altre autorità o esperti che collaborino con il governo, in base a specifica disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, sentito il CIIS, regola l’organizzazione interna della Segreteria generale di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, dell’Ispettorato di cui all’articolo 5, dell’Ufficio centrale per la segretezza di cui all’articolo 9, dell’Ufficio di coordinamento di cui all’articolo 12, e può istituire altri uffici necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.
5. La Segreteria generale del CESIS, direttamente dipendente dal Presidente del Consiglio dei ministri, è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell’amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.
6. La Segreteria generale svolge funzioni di supporto all’attività del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro o sottosegretario di Stato delegato ed è responsabile del corretto svolgimento dei compiti di cui al comma 1. Spettano alla Segreteria generale tutte le funzioni di direzione unitaria degli uffici del CESIS. Dell’esercizio di tali compiti e funzioni essa risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 5
(Controllo interno sul sistema di informazione per la sicurezza)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, emana disposizioni per l’esercizio dei poteri di controllo di cui all’articolo 4, comma 1, lettere h), i) e l).
2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati da un apposito ufficio di Ispettorato del CESIS, istituito dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 4, comma 4, ed organizzato in modo da garantire agli appartenenti piena autonomia ed obiettività di giudizio.
3. I controlli esercitati sull’attività dei Servizi non interferiscono nelle operazioni in corso. In presenza di particolari circostanze, il Presidente del Consiglio dei ministri può autorizzare lo svolgimento di ispezioni anche in relazione ad operazioni in corso, quando ravvisi motivi di urgenza o su specifica richiesta del Ministro dell’interno o del Ministro della difesa.
4. Il capo dell’ufficio di Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale del CESIS, risponde per l’esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, al quale presenta annualmente una relazione sull’attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione dei Servizi ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantire correttezza ed efficienza. La relazione è trasmessa al Segretario generale del CESIS ed è portata a conoscenza del CIIS.
5. Gli ispettori sono scelti sulla base di prove che assicurino una elevata selezione e sono destinati all’attività ispettiva dopo un adeguato addestramento.
6. Con il decreto dell’ufficio di Ispettorato, di cui al comma 2, sono definiti le modalità di funzionamento dell’ufficio, la dotazione numerica degli addetti, le norme sul reclutamento, le caratteristiche di specializzazione richieste, il tipo di prove da sostenere e il periodo di permanenza massimo nell’ufficio. Non è consentito il passaggio dall’Ispettorato ai Servizi. Per un periodo iniziale di cinque anni gli ispettori possono provenire dai Servizi, ferma restando l’impossibilità di una loro riassegnazione a questi.
7. Nella esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso i Servizi e presso altri uffici del CESIS; hanno facoltà di acquisire informazioni da altre amministrazioni, da enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione di altri uffici del CESIS e delle strutture dei Servizi.
Art. 6
(Segreto di Stato)
1. Il segreto di Stato tutela l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell’Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell’ambito di missioni internazionali.
2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l’assolvimento dei rispettivi compiti ed il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
3. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività o le cose la cui conoscenza al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate sia tale da pregiudicare l’integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, e le finalità di cui al comma 1.
4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto, ed annotato ove possibile, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all’estero.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge e sentito il CIIS, disciplina con regolamento i criteri per la individuazione delle informazioni, documenti, atti, attività, cose suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
6. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa dopo che sono decorsi quindici anni dalla sua apposizione, o, in mancanza di questa, dall’opposizione ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale.
7. Con provvedimento motivato, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che il tempo di efficacia del vincolo, di cui al comma 6, superi i quindici anni, fino a raddoppiarsi, e che in casi eccezionali esso si protragga ulteriormente, quando il segreto di Stato sia ancora attuale e necessario per tutelare la sicurezza militare anche nell’ambito di accordi internazionali, la segretezza di informazioni o documenti pervenuti da altri Stati o da organizzazioni internazionali, nonché la piena operatività degli organismi informativi per la sicurezza e la incolumità degli addetti a tali organismi o di persone che legalmente hanno operato per essi.
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 6 e 7 e fermo restando lo specifico potere previsto dall’articolo 1, comma 4, anche ai fini del controllo parlamentare, dispone la cessazione del vincolo quando ritenga essere venute meno le esigenze che ne determinarono l’apposizione.
9. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.
10. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale, nonché i fatti costituenti reato di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, né atti preparatori o di favoreggiamento ad essi collegati.
Art. 7
(Tutela del segreto di Stato)
1. L’articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 202. - (Segreto di Stato). – 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio, ove interrogati o esaminati dal pubblico ministero, dal giudice o dalla polizia giudiziaria, è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire conoscenza di quanto oggetto del segreto stesso.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti necessaria la conoscenza di quanto coperto da segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria provvede per l’ulteriore corso del procedimento.
5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, degli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, nonché di altri eventuali elementi idonei a rendere conoscibile quanto è oggetto del segreto.
6. Qualora l’autorità giudiziaria procedente ritenga ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l’esercizio del potere di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Se il conflitto è risolto in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto».
2. All’articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei Servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica.
1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti o le cose oggetto di classifica, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente».
4. I commi 2 e 3 dell’articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono sostituiti dai seguenti:
«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall’articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l’esame del soggetto interessato.
3. Se l’autorità giudiziaria ritiene in questo caso ingiustificato o immotivato l’esercizio del potere di conferma del segreto di Stato, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato ai sensi dell’articolo 202, comma 6, del codice».
5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell’articolo 202 del codice di procedura penale o dell’articolo 66, comma 2, delle citate norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 della presente legge. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
Art. 8
(Classifiche di segretezza)
1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività, cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano perciò abilitati, in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall’estero documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. Le classifiche di riservatissimo, riservato e di vietata divulgazione apposte prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate a quella di riservato.
4. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative ad atti, documenti o cose siano idonee a recare un danno di eccezionale gravità all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell’Italia rispetto agli altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell’ambito di missioni internazionali.
5. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.
6. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 4 siano idonee a recare un danno rilevante agli interessi ivi indicati o, pur non essendo idonee in sé a determinare un danno gravissimo o grave ai sensi dei commi 4 e 5, riguardino informazioni che, collegate con altre, possano produrre tale effetto.
7. Chi appone la classifica di segretezza individua, all’interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.
8. La classifica di segretissimo è automaticamente declassificata a segreto, quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione, e a riservato dopo altri cinque anni; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di segreto è automaticamente declassificata a riservato, dopo cinque anni dalla data di apposizione; trascorsi altri cinque anni cessa ogni vincolo di classifica. La classifica di riservato cessa dopo cinque anni.
9. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.
Art. 9
(Ufficio centrale per la segretezza e nulla osta di segretezza)
1. L’Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza per il Governo e di controllo sull’applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto, di cui all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 8.
2. Competono all’UCSE:
a) gli adempimenti istruttori relativi all’esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di cui all’articolo 8, con riferimento sia ad atti, documenti, materiali, sia alla produzione industriale, alle infrastrutture ed alle installazioni di interesse strategico per la sicurezza nazionale, sia alle comunicazioni ed ai sistemi di elaborazione automatizzata dei dati;
c) il rilascio e la revoca dei Nulla osta di segretezza (NOS);
d) la conservazione e l’aggiornamento di un elenco completo delle persone fisiche e giuridiche e di tutti i soggetti muniti di NOS.
3. Il NOS ha la durata di sei anni.
4. Alle tre classifiche di segretezza di cui all’articolo 8, comma 3, corrispondono tre livelli di NOS.
5. Il rilascio del NOS è subordinato all’effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o cose classificati, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione e ai suoi valori e di rigoroso rispetto del segreto.
6. Al fine di consentire l’accertamento indicato nel comma 5, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l’UCSE per l’acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi dell’articolo 28.
7. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l’UCSE può revocare il NOS, se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto.
8. Il regolamento dell’UCSE, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 5, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 7, in modo tale da salvaguardare i diritti dei cittadini interessati, tra i quali il diritto ad essere informati della necessità dell’accertamento e il diritto di rifiutarlo, rinunciando così al NOS e all’esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.
9. Soltanto a chi è munito di NOS possono essere affidati gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria.
10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l’UCSE, al Presidente del Consiglio dei ministri l’autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all’autorizzazione, l’UCSE gli trasmette l’elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.
Art. 10
(Compiti del Servizio di informazioni per la sicurezza militare)
1. Il primo comma dell’articolo 4 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:
«È istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza militare (SISMI). Esso ha il compito, in stretta collaborazione con il Reparto informazioni e sicurezza (RIS) dello Stato maggiore della difesa e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza dello Stato, anche in attuazione di accordi internazionali. Spettano al SISMI le attività informative per la sicurezza, che si svolgono fuori dal territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell’Italia. È altresì compito del SISMI individuare e contrastare fuori dal territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l’intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISMI può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDe), competente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISMI svolge all’estero.
Art. 11
(Compiti del Servizio di informazioni per la sicurezza democratica)
1. Il primo comma dell’articolo 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:
«È istituito il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica (SISDe). Esso ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano al SISDe le attività informative per la sicurezza, che si svolgono nel territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici, industriali dell’Italia. È altresì compito del SISDe individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l’intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISDe può svolgere operazioni all’estero soltanto in collaborazione con il SISMI, competente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISDe svolge nel territorio nazionale.
Art. 12
(Coordinamento tra le attività del SISMI e del SISDe)
1. Ciascun Servizio, per le attività che oltrepassano il proprio specifico ambito di competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 4, primo comma, e dall’articolo 6, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, come rispettivamente sostituiti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, chiede la collaborazione dell’altro Servizio e mette al corrente il CESIS dell’operazione in corso.
2. L’Ufficio di coordinamento del CESIS garantisce il raccordo e la direzione unitaria delle operazioni per le quali è necessaria la collaborazione tra i due Servizi di informazione per la sicurezza.
Art. 13
(Archivi del sistema informativo per la sicurezza)
1. L’archivio storico del CESIS conserva la documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, compiute dagli organismi di informazione per la sicurezza, nonché la documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 15 ed alle procedure di autorizzazione di cui all’articolo 16.
2. L’archivio centrale del CESIS conserva tutti i dati informativi raccolti dagli organismi di informazione per la sicurezza. I dati di cui dispongono gli archivi dei Servizi, compresi quelli originati dai centri operativi, sono trasmessi senza ritardo all’archivio centrale. La trasmissione può essere differita quando ricorrano indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.
3. Gli archivi dei Servizi cessano di avere memoria dei dati trasmessi all’archivio centrale, quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre tre anni dalla loro iniziale trattazione.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche con riguardo alla documentazione cartacea.
5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza ed in particolare le modalità di consultazione, da parte degli operatori, dei dati riversati nell’archivio centrale sono disciplinate con regolamenti, adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS.
6. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 5 sono trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere del Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 30, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Decorso il termine, i regolamenti sono comunque emanati.
7. Con i regolamenti di cui al comma 5, sono inoltre stabiliti le modalità di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l’invio di documentazione all’archivio di Stato.
Art. 14
(Norme sul personale ed assunzioni dirette)
1. In via transitoria ed in attesa di una nuova disciplina del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa e il Ministro dell’interno provvedono, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a fissare rispettivamente la consistenza dell’organico del CESIS, del SISMI e del SISDe, distinguendo e regolando separatamente il ruolo di operatori dell’informazione per la sicurezza ed il ruolo amministrativo.
2. Dopo il secondo comma dell’articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:
«Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza, sono determinate le procedure di selezione e di assunzione del personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, anche in ragione di particolari professionalità non reperibili nell’ambito di esse, nonché le modalità più idonee alla formazione e all’aggiornamento specialistico di tutto il personale, in funzione degli specifici settori di impiego».
3. All’articolo 8 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le parole: «al Comitato di cui all’articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «al Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, né possono essere incaricate di svolgere attività a favore dei Servizi».
4. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore degli organismi di informazione per la sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.
Art. 15
(Garanzie funzionali)
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione per la sicurezza che pone in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall’articolo 16.
2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’integrità fisica, la salute o l’incolumità pubbliche.
3. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali, di cui all’articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all’articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l’amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei Servizi e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall’articolo 16, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti.
4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta costituente reato:
a) è posta in essere nell’esercizio o a causa di compiti istituzionali dei Servizi, in attuazione di un’operazione deliberata e documentata ai sensi dell’articolo 16 e secondo le norme organizzative del sistema di informazione per la sicurezza;
b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell’operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
Art. 16
(Procedure di autorizzazione)
1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo 15 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall’articolo 17, autorizza le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all’autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del Servizio interessato, tempestivamente comunicata al Ministro competente e trasmessa tramite la Segreteria generale del CESIS.
3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al comma 2, il direttore del Servizio autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Ministro competente e al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite la Segreteria generale del CESIS, indicando circostanze e motivi dell’intervento di urgenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri, verificata la sussistenza dei presupposti, nonché il rispetto del predetto termine di comunicazione, con il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall’articolo 17, ratifica il provvedimento.
4. Nei casi in cui la condotta costituente reato è stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 1, 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente adottano le necessarie misure ed informano l’autorità giudiziaria.
5. La documentazione relativa alle condotte di cui all’articolo 15 è conservata in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme organizzative dei Servizi. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell’Ispettorato di cui all’articolo 5.
6. Il personale addetto agli organismi informativi che preordini illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni.
Art. 17
(Comitato di garanzia)
1. Il Comitato di garanzia coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell’esercizio dei poteri di autorizzazione di cui agli articoli 15 e 16 e vigila sulla legittimità delle operazioni dei Servizi.
2. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri di indiscussa competenza, imparzialità e prestigio, scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitino altre attività professionali, eletti dal Comitato parlamentare di controllo di cui all’articolo 30, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.
3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30 né alle Assemblee parlamentari.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 16. Il Comitato provvede senza ritardo.
5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal Presidente del Consiglio dei ministri anche quando l’attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali.
6. La documentazione relativa ai lavori del Comitato di garanzia è conservata, secondo le regole fissate dallo stesso Comitato, in apposito schedario segreto, non soggetto al controllo del Comitato parlamentare previsto dall’articolo 30, comma 7.
7. I componenti del Comitato di garanzia sono tenuti al rispetto della disposizione contenuta nell’articolo 14, comma 4.
Art. 18
(Opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità giudiziaria)
1. Quando risulta che per taluno dei fatti indicati nell’articolo 15 ed autorizzati ai sensi dell’articolo 16 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all’autorità giudiziaria che procede la esistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato del comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell’autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.
3. Quando la esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all’articolo 15 è opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare la esistenza della speciale causa di giustificazione, ne dà comunicazione entro trenta giorni all’autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l’autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.
5. Sempre che l’autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l’esistenza della speciale causa di giustificazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita fino a che non si sia risolto il conflitto di attribuzione.
6. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.
7. Quando l’esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall’appartenente ai Servizi di informazione per la sicurezza o dalla persona legalmente richiesta ai sensi dell’articolo 14, comma 4, al momento dell’arresto in flagranza o dell’esecuzione di una misura cautelare, l’esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.
Art. 19
(Attività deviate)
1. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati gli organismi di informazione per la sicurezza, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.
Art. 20
(Trattamento delle notizie personali)
1. Ogni attività di raccolta e trattamento delle informazioni nell’ambito degli organismi di informazione per la sicurezza è direttamente ed esclusivamente volta al perseguimento dei fini istituzionali di questi. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative sulla tutela dei dati personali, in nessun caso può procedersi alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o in ragione delle convinzioni politiche o religiose che non implichino attività eversive dell’ordine democratico, o in ragione dell’appartenenza etnica, razziale, nazionale o religiosa o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali dei Servizi, si applica la speciale causa di giustificazione di cui agli articoli 15 e 18.
2. Il personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza che sotto qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.
3. L’illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 21
(Manomissione degli archivi informatici degli organismi di informazione per la sicurezza)
1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico), 617 (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-ter (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche), 617-quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-quinquies (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi, se commesse in danno degli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza e delle apparecchiature da questi utilizzati sia all’interno che
all’esterno delle proprie sedi, o al fine di procurarsi notizie, documenti, informazioni, atti coperti da segreto di Stato.
2. La pena è aumentata quando l’autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.
Art. 22
(Accesso illegittimo e manomissione degli atti)
1. Chiunque acceda illegittimamente nei locali degli archivi ove sono conservati i documenti degli organismi di informazione per la sicurezza è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Chiunque sottragga, distrugga, trasferisca altrove, occulti, contraffaccia, sostituisca un atto, o formi in tutto o in parte un atto falso, alteri un atto vero, o riproduca arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi di informazione per la sicurezza, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aumentata quando l’autore sia addetto agli organismi di informazione per la sicurezza o sia incaricato legittimamente di svolgere attività per questi; la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando l’autore sia per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi.
Art. 23
(Qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza)
1. Gli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualità, per coloro ai quali erano attribuite in base all’ordinamento dell’amministrazione di provenienza, sono sospese durante il periodo di servizio nei predetti organismi.
2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie ad una specifica operazione dei Servizi o volte alla tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita, per non oltre sei mesi rinnovabili, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o sottosegretario di Stato delegato, su proposta del Segretario generale del CESIS. L’attribuzione di tale qualifica è comunicata al Ministro dell’interno tramite il Dipartimento della pubblica sicurezza. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalle comunicazioni scritte.
3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale degli organismi di informazione per la sicurezza ha l’obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai propri superiori. Se la denuncia è presentata da un addetto al SISMI o al SISDe, il direttore del Servizio riferisce al Ministro competente ai sensi dell’articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ed al Segretario generale del CESIS, perché ne informi il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato.
4. I direttori dei Servizi e il segretario generale del CESIS hanno l’obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell’ambito degli organismi di informazione per la sicurezza che da essi rispettivamente dipendono.
5. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi di informazione per la sicurezza.
Art. 24
(Identità di copertura)
1. Il segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell’articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17 della presente legge, può disporre o autorizzare l’uso, da parte degli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l’utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il CESIS e presso il Servizio che procede all’operazione è tenuto un registro riservato, attestante la procedura seguita per il rilascio del documento o del certificato di copertura e la durata della sua validità. Al termine dell’operazione, il documento o il certificato viene conservato presso il competente organismo di informazione per la sicurezza. L’uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi e dei tempi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.
Art. 25
(Attività simulate)
1. Il Segretario generale del CESIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, al Ministro competente ai sensi dell’articolo 4, commi secondo, terzo e quarto, e dell’articolo 6, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17 della presente legge, può autorizzare i direttori dei due Servizi, per il migliore svolgimento dei compiti affidati e a copertura di essi, a disporre l’esercizio, da parte di addetti ai Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all’interno sia all’estero.
2. L’Ispettorato di cui all’articolo 5 esamina i consuntivi economici dell’attività di cui al comma 1, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici, indirizzati al Segretario generale del CESIS, al CIIS ed al Comitato di garanzia di cui all’articolo 17.
3. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.
4. Il Comitato di garanzia ha il diritto di chiedere ed ottenere informazioni sulle attività di cui al presente articolo tramite l’Ispettorato di cui all’articolo 5 e ha facoltà di formulare proposte e rilievi, indirizzati al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 26
(Garanzie di riservatezza nel corso di procedimenti giudiziari)
1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi di informazione per la sicurezza, l’autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l’autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle citate norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 27
(Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia)
1. Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi di informazione per la sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.
2. Gli organismi di informazione per la sicurezza curano la tempestiva trasmissione al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno di tutte le informazioni e dei dati in loro possesso, che presentino possibilità di sviluppo e di approfondimento per l’individuazione o la prevenzione di reati.
Art. 28
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)
1. Gli organismi di informazione per la sicurezza possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e possono chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l’adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedano, possono avvalersi dell’opera di società di consulenza.
2. L’eventuale accesso ad archivi informatici e l’acquisizione di informazioni di pertinenza di pubbliche amministrazioni o di soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità sono disciplinati da un regolamento fissato d’intesa con le amministrazioni ed i soggetti interessati.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, ai quali è stata richiesta collaborazione, ritengano di non potere o volere corrispondere a tale richiesta, sono tenuti ad informare immediatamente ed in modo esauriente, tramite il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza, ovvero tramite l’autorità concedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.
Art. 29
(Acquisizione di documenti, atti o altra cosa da parte dell’autorità giudiziaria)
1. Quando dispone l’acquisizione di documenti, atti o altra cosa presso le sedi dei Servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del CESIS o comunque presso uffici collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza di cui all’articolo 1, comma 3, l’autorità giudiziaria indica nell’ordine di esibizione, in modo quanto più possibile circostanziato, il documento, l’atto o la cosa oggetto della richiesta.
2. L’autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all’esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nello svolgimento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l’autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Presidente del Consiglio dei ministri, perché un suo delegato possa assistere alle operazioni.
4. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o cose provenienti da un organismo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri, perché vengano assunte le necessarie iniziative presso l’autorità estera per le relative determinazioni.
5. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti atti o cose, per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa e il documento, l’atto o la cosa viene sigillato e trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 30
(Informazione al Parlamento e Comitato parlamentare di controllo sulle attività di informazione per la sicurezza)
1. Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento con una relazione scritta sulla politica di informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.
2. Il controllo parlamentare sull’applicazione delle norme che regolano le attività di informazione per la sicurezza e a garanzia della legittimità e della correttezza costituzionale nello svolgimento dei compiti del SISMI, del SISDe, del CESIS e del RIS-Difesa, di cui alla legge 18 febbraio 1997 n. 25, spetta ad un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità, all’inizio di ogni legislatura.
3. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare una relazione sulle attività di informazione per la sicurezza, contenente una circostanziata analisi della situazione e dei rischi, nonché le relative valutazioni dei responsabili degli organismi informativi. Sono inoltre comunicati al Comitato tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa che riguardano le attività di informazione per la sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di darne comunicazione pubblica, informa immediatamente il Comitato parlamentare della avvenuta nomina del Segretario generale del CESIS, dei direttori del SISMI e del SISDe, del responsabile del RIS-Difesa, e, nell’ambito del CESIS, del capo dell’Ispettorato, del capo dell’Ufficio centrale per la segretezza, del capo dell’Ufficio di coordinamento e del responsabile dell’archivio centrale e dell’archivio storico, trasmettendo le relative documentazioni di carriera.
5. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, ai membri del CIIS ed ai funzionari ed ufficiali di cui al comma 4 di riferire in merito alle strutture ed alle attività di informazione per la sicurezza. I funzionari ed ufficiali hanno l’obbligo di riferire sul contenuto delle audizioni svolte al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato, nonché al Ministro dal quale direttamente dipendono.
6. Il Comitato parlamentare ha il potere di acquisire notizie sulle strutture e sulle attività di informazione per la sicurezza, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l’apporto dei Servizi stranieri, l’identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e le operazioni concluse, quando la rivelazione di queste ultime risulterebbe dannosa alla sicurezza della Repubblica.
7. Fermi restando i limiti di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare circa le operazioni dei Servizi nelle quali siano state poste in essere condotte costituenti reato, per le finalità e secondo le procedure di cui agli articoli 15 e 16. Le informazioni sono inviate al Comitato entro sei mesi dalla data di conclusione dell’operazione.
8. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare tutte le informazioni sulle risorse finanziarie attribuite alle attività di informazione per la sicurezza, mettendolo tempestivamente a conoscenza della ripartizione degli stanziamenti e del bilancio consuntivo, con una relazione illustrativa sul rapporto tra risorse ed obiettivi.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o sottosegretario di Stato delegato trasmette al Comitato parlamentare una specifica informazione sulle linee essenziali delle attività di cui all’articolo 25, comma 1.
10. Il Segretario generale del CESIS, i direttori del SISMI e del SISDe e il responsabile del RIS-Difesa informano il Comitato parlamentare circa il reclutamento del personale, compreso quello di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, e circa la consistenza dell’organico, distinguendo il ruolo di operatori dell’informazione per la sicurezza dal ruolo amministrativo. Per le assunzioni dirette, è trasmessa una circostanziata relazione circa i criteri adottati e le prove selettive sostenute.
11. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone le ragioni essenziali, l’esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui ai commi 5 e 6. In nessun caso la tutela del segreto può valere in relazione a fatti eversivi dell’ordine costituzionale.
12. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga infondata l’opposizione del segreto, ne riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
13. Il Comitato parlamentare adotta la medesima procedura di cui al comma 12 se la richiesta di informazioni rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro o sottosegretario di Stato delegato o ai membri del CIIS non abbia ottenuto risposta ovvero non sia stata opposta dal Presidente del Consiglio dei ministri l’esigenza di tutela del segreto entro il termine di due mesi.
14. Quando il Comitato parlamentare accerta deviazioni nell’applicazione delle norme che regolano l’attività di informazione per la sicurezza, riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. In ogni caso il Comitato può formulare quesiti, proposte, rilievi indirizzati al Governo, che ha l’obbligo di una motivata risposta, nel più breve tempo possibile. Il Comitato può altresì trasmettere relazioni alle Assemblee parlamentari.
15. Annualmente, su proposta del Comitato parlamentare, il Parlamento approva un rapporto sugli indirizzi della politica di informazione per la sicurezza, sullo svolgimento delle relative attività, sulla organizzazione degli uffici e sui controlli esercitati.
16. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite nell’esercizio dei poteri di controllo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
17. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una Commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari della maggioranza e dell’opposizione. La violazione del segreto, accertata dalla Commissione di indagine, costituisce per il responsabile causa di revoca dall’organo parlamentare di controllo e di ineleggibilità per la legislatura successiva.
18. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell’accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente dalle funzioni di componente del Comitato il parlamentare sul quale si è aperta l’indagine di cui al comma 17. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.
Art. 31
(Abrogazione di norme)
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono abrogati.
2. Nelle disposizioni contenenti riferimenti agli organismi di informazione per la sicurezza:
a) si intende per CESIS il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione per la sicurezza;
b) si intende per CIIS il Comitato interministeriale delle informazioni per la sicurezza;
c) si intende per SISMI il Servizio di informazioni per la sicurezza militare;
d) si intende per SISDe il Servizio di informazioni per la sicurezza democratica;
e) i riferimenti all’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) si intendono sostituiti da riferimenti all’Ufficio centrale per la segretezza (UCSE).
Art. 32
(Disposizione finale)
1. Nessuna attività comunque idonea per l’informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge e dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, come modificato dalla presente legge.
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